Statuto

Nel contesto della riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/17) i soci dell'ANIPI hanno approvato il nuovo statuto dell'associazione durante l'assemblea straordinaria del 17 ottobre 2020.

Per leggere l'integralità dello statuto dell'Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie - Regione Lazio Odv (organizzazione di volontariato), cliccare qui.

 


Estratto dello statuto dell’Associazione ANIPI Regione Lazio ODV:

 

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Art. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

  • Informare e sostenere pazienti con patologie ipofisarie

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • informare i pazienti con patologie ipofisarie e le loro famiglie su argomenti relativi a diagnosi e cura delle malattie, centri di riferimento, etc.;
  • promuovere processi di integrazione dei pazienti affetti da patologie ipofisarie nella realtà sociale anche richiedendo - qualora necessario - l’attuazione e/o modifica delle normative vigenti;
  • favorire, in particolare in ambito locale, la tutela dei diritti dei pazienti e delle loro famiglie: diritto alla salute, riabilitazione, assistenza anche psicologica, istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo, sport e tempo libero, etc.;
  • organizzare manifestazioni ed altre attività al fine di diffondere la problematica delle malattie ipofisarie;
  • elaborare, presentare e perseguire progetti unitari nei settori di comune interesse;
  • costituirsi come soggetto unitario nei confronti delle istituzioni al fine di essere maggiormente rappresentativa;
  • distribuire informazioni ed aumentare la sensibilità e l’interesse nei confronti delle malattie dell’ipofisi tra il pubblico e la comunità medica;
  • favorire lo scambio di informazioni e di esperienze fra le varie Associazioni/Organizzazioni di volontariato;
  • sostenere, incoraggiare, promuovere e, quando possibile, finanziare la ricerca sui tumori ipofisari e tutte le malattie dell’ipofisi, per migliorare la possibilità di prevenzione e cura di queste patologie.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’Art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lazio. 

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